Ma il cane guida può entrare?

27 Agosto 2025 cane guida,difesa interessi

In Ticino sempre più ciechi o ipovedenti hanno un cane guida che li accompagna negli spostamenti quotidiani. Spesso ci viene chiesto se il cane guida può entrare al ristorante, nei negozi di alimentari oppure nei luoghi legati alla sanità come ospedali, siti di terapia, dentisti, eccetera. L’articolo 8 della Costituzione svizzera sancisce il divieto di discriminazione e ciò è confermato anche dalla Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), che vieta le disparità e le discriminazioni nell’accesso alle prestazioni nei riguardi di persone con disabilità. Per principio, il cane guida può accompagnare il suo padrone ovunque. Tuttavia, bisogna prestare attenzione ad alcune situazioni particolari. I cani da lavoro sono soggetti a controlli regolari dal veterinario, dunque, dal profilo igienico, sono esenti dal rischio di trasmettere zoonosi. I cani guida sono ben addestrati e i loro conduttori sono seguiti dalle scuole che propongono anche corsi di formazione continua; quindi, gli animali sono educati e non pericolosi.

  • Detto ciò, al cane guida è quindi consentito per legge di accompagnare il proprio padrone cieco o ipovedente al ristorante e nei negozi di alimentari e, soprattutto al ristorante, non si può rifiutare l’accesso al cane guida.
  • Per quanto riguarda l’accesso a ospedali, cliniche e case anziani, vi è una direttiva emanata dal medico cantonale nel 2017 che potremmo riassumere così: il cane guida deve essere riconoscibile, indossando la bardatura da lavoro o una fascia distintiva; il cane guida è ammesso solo nei luoghi comuni come atri d’entrata, ascensori, scale, centralini, uffici e ristoranti/bar o nella cappella. Di conseguenza, in caso di degenza del conduttore o se il conduttore dovrà rendere visita a un famigliare, l’incontro dovrà avvenire in questi luoghi e non in camera.
  • Un anziano cieco o ipovedente, se in camera singola, può vivere con il suo cane guida in casa anziani fino a trovare una soluzione condivisa.
  • Il cane guida può inoltre accompagnare il detentore nella visita ai defunti.
  • Il cieco può essere accompagnato dal suo cane guida anche in ambulatori e servizi medici, come ospedali, cliniche, studi medici extra-ospedalieri, centri diurni o studi dentistici, ma se vi sono pazienti allergici al pelo di animali o che hanno paura, il cane non deve sostare nella stessa stanza (per esempio, nella sala d’aspetto) ed è sempre buona norma tenere il proprio cane al guinzaglio in modo che non arrechi fastidio agli altri frequentatori.
  • I cani guida sono ammessi negli ambulatori di medicina generale o specialistici senza chirurgia, nella fisioterapia a secco e nell’ergoterapia. In caso di fisioterapia in acqua/piscina invece il cane non è ammesso. Il cieco non può quindi essere accompagnato dal proprio cane negli ambulatori dove si pratica chirurgia: il cane dovrà aspettare in sala d’attesa, affidato a un accompagnatore o al personale fino al termine della visita, ma non può restare solo.

Queste regole con le stesse precauzioni, confermateci recentemente ancora dal medico cantonale, valgono anche per i ciechi o gli ipovedenti che lavorano in ambito sanitario (come i fisioterapisti) anche se si suggerisce che durante le sedute il cane guida venga ospitato in un locale separato all’interno dell’ambiente di lavoro, in modo da garantire la tranquillità dell’animale e la sicurezza degli altri pazienti. Ciò che mi sento di consigliare è di chiamare preventivamente il medico o la fisioterapia, in modo da assicurarsi che al vostro arrivo il cane sia ben accolto, ci sia qualcuno che possa occuparsene mentre voi siete impegnati e che non ci siano allergici: ogni detentore conosce al meglio il suo cane; dunque, può anche valutare preventivamente se è il caso di farsi accompagnare in un luogo piuttosto che un altro preferendo, se possibile, di lasciare il cane a casa o da qualcuno che se ne occupa.